Emergenza COVID-19 | Novità legislative in materia di salute e sicurezza sul lavoro
In ambito aziendale, il Sistema di gestione dell’Emergenza è riconducibile al quadro della normazione prevista e prodotta dal Legislatore nelle e tra le misure di tutela della salute pubblica, che, nei contesti lavorativi pur potendosi intersecare con quella del sistema di prevenzione aziendale mantiene l’autonomia della propria ragion d’essere. Per queste ragioni occorre puntualizzare che nei contesti lavorativi diversi da quelli sanitari il sistema di gestione dell’Emergenza COVID 19 si pone come un qualcosa di “altro” rispetto al sistema di prevenzione aziendale su cui ci si sofferma nel d.lgs.81/08 e per queste ragioni, durante quest’emergenza sanitaria, non appare necessario aggiornare il Documento di valutazione dei rischi – nei contesti lavorativi diversi da quelli sanitari nei quali il rischio biologico da COVID19 costituisce un rischio specifico, negli altri contesti rappresenta un rischio generico.
Tuttavia, in merito a quest’ultimo punto, si rileva come il legislatore abbia assorbito nel d.l. n.19/2020 tutte le differenti misure per contenere il contagio e ha confermato come il sistema di gestione dell’emergenza sia totalmente eccezionale, autonomo e speciale rispetto ad altri sistemi, tra i quali quello di prevenzione aziendale di cui al d.lgs.81/2008.
Stavamo dicendo delle sanzioni contemplate, che sono di natura amministrativa e di natura penale. È prevista inoltre la conversione delle sanzioni penali in amministrative, specificando nel dettaglio da chi devono essere irrogate le sanzioni previste. Passa poi alle differenti misure da mettere in atto per fronteggiare l’emergenza, sintetizzando le varie misure prese con i differenti provvedimenti emergenziali tra le quali possiamo ricordare solo per citarne alcune: limitazione alla circolazione delle persone, divieto di allontanarsi dalla propria abitazione per chi in quarantena, quarantena precauzionale, limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali nonché rispetto al territorio nazionale, limitazione di ingresso o chiusura di strutture, sospensione cerimonie civili o religiose solo per citarne alcune.
Senza dimenticare di mettere in evidenza la “vocazione unitaria” del d.l. n. 19/2020, è evidente il fatto che nel nuovo provvedimento si riconduce ad un unico atto legislativo d’urgenza l’intero quadro delle misure di contenimento finora adottate in tutti i provvedimenti precedenti. Prospettiva di “unitarietà” che emerge anche in relazione al sistema dei controlli e delle sanzioni in caso di mancato rispetto delle misure di contenimento.
Infatti l’attuazione di tutte le misure di contenimento, comprese quelle che riguardano i contesti lavorativi e quelle che sono state specificate nel Protocollo del 14 marzo 2020 e nei successivi Protocolli settoriali o aziendali è assoggettata ad uno speciale controllo statale che fa capo ai Prefetti, i quali oltre ad avvalersi delle Forze pubbliche hanno la competenza esclusiva ad irrogare le sanzioni amministrative per qualunque violazione alle misure previste.
Occorre inoltre soffermarsi sugli aspetti che differenziano il sistema di gestione dell’emergenza del Coronavirus e il sistema tradizionale di prevenzione aziendale, evidenziando come il primo si rifaccia al principio di precauzione, mentre il secondo al principio di prevenzione, fornendo, infine una panoramica delle possibili prospettive che il futuro riserva nella verosimile eventualità che sia necessario portare avanti le attività quotidiane nel durante della pandemia prima che si giunga all’individuazione di un vaccino per debellarla e di farmaci efficaci per sconfiggerla.
Trovandoci, infatti, in una situazione di “perdurante incertezza scientifica” in relazione alla Pandemia, alle sue origini e ai suoi sviluppi, il sistema posto in essere di tipo precauzionale per la gestione dell’emergenza da COVID19 giustifica i provvedimenti di restrizione di libertà fondamentali e la libertà di iniziativa economica privata.
Tuttavia tra i due sistemi si realizzano “occasioni di reciproco sostegno” come nel caso in cui il punto 12 del Protocollo del 14 marzo 2020 stabilisce da un lato che, nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19, il medico competente collabora con il datore di lavoro ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, e, da un altro lato, lo stesso medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy dovendo il medico applicare le indicazioni delle autorità sanitarie.
E’ evidente che nel momento in cui questa fase si affievolirà, si dovrà pensare al modo di gestire la nuova fase, ovvero a come gestire il periodo di relativa convivenza in vista della regressione del fenomeno pandemico.
Si ipotizzano modelli organizzativo/relazionali che facciano leva su paradigmi di responsabilizzazione individuali e collettivi e, in quanto tali, auspicabili anche nei contesti produttivi e lavorativi” Fase, quest’ultima, in cui il sistema di prevenzione aziendale come declinato nel d.lgs. 81/08 riassumerà la “piena centralità” pur mettendo in conto qualche rimodulazione rispetto alla sua valenza attuale, soprattutto nell’eventualità in cui questa fase di regressione dell’emergenza sanitaria da COVID19 dovesse protrarsi a lungo.
In definitiva la principale “arma” individuata dal legislatore, nell’ambito dei modelli di gestione e organizzazione del lavoro”, nella battaglia al COVID19, è proprio quella della “responsabilità”, sia individuale che collettiva.
Rocco Antonio Grieci