Le sanzioni alle imprese durante l’epidemia
Fin dai primi giorni dell’epidemia il Ministero della Salute ha cominciato a varare diversi D.M. fino alla deliberazione del C.d.M. del 31 gennaio u.s. che dichiarava lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alle diverse patologie respiratorie gravi causate da agenti virali altamente trasmissibili che iniziavano ad interessare i vari nosocomi del nord Italia.
Successivamente a tale deliberazione del 31 gennaio venivano emanati il Decreto Legge n. 6/2020, poi convertito nella Legge 13/20, e diversi altri D.P.C.M. del 1, 8 10 e 12 marzo u.s., decreti di attuazione della legge 13/20.
Nel mese di aprile abbiamo assistito all’emanazione dei decreti del 01 aprile 2020 e quello del 10 aprile u.s.
Come si nota dal lasso temporale di varo dei suddetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, gli stessi sono stati emanati in gran numero ed in breve tempo, in conseguenza del progressivo diffondersi del Covid19.
In relazione all’evolversi della situazione epidemiologica in atto nel Paese, con l’ultimo d.p.c.m., è stata disposta l’applicazione su tutto il territorio nazionale, a far data dal 14 aprile e fino al 3 maggio 2020, di misure urgenti di contenimento del contagio, sia di carattere generale sia finalizzate allo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali.
L’art. 1 del d.p.c.m. in parola riproduce, con talune integrazioni, le prescrizioni, già contenute nei provvedimenti governativi attuativi della normativa emergenziale ed efficaci fino al 13 aprile, finalizzate a contenere e contrastare i rischi sanitari connessi all’attuale emergenza.
Le novità sono ormai note ovverosia:
- la previsione della possibilità di rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione del personale e di quelli a carattere universitario delle forze di polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020.
- nel confermare il regime di sospensione delle attività commerciali al dettaglio, tranne quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità nel novero delle attività consentite si aggiungono quelle del commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, il commercio al dettaglio di libri, nonché il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati.
Occorre soffermare la nostra attenzione sulla previsione legislativa che ha stabilito che il Presidente della Regione, nel disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, debba comunque modularne l’erogazione in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.
Infatti, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può disporre, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, riduzioni, sospensioni o limitazioni dei servizi di trasporti, anche internazionali, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori e agli armatori.
Tra le attività produttive, invece, restano sempre consentite:
- le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3 del d.p.c.m., nonché delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 (art.2, comma 3);
- le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché i predetti servizi essenziali (art. 2, comma 4 d.p.c.m.);
- l’attività di produzione, trasporto commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari (art.2, comma 5);
- ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza (art.2, comma 5);
- le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti (art.2, comma 6);
- le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale (art.2, comma 7).
Viene, quindi, ampliato il novero delle attività già consentite, ricomprendendovi espressamente anche quelle funzionali alla continuità delle filiere delle attività individuate nell’elenco qui sopra.
Articolo pubblicato su FISCO e TASSE